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Tuesday, September 4, 2012

ENAC emana normativa sui droni, ovvero sui velivoli senza pilota

Drone armato di missili

Il termine drone è poco rappresentativo di quella categoria formalmente nota come Veicolo Aereo Senza Pilota (da UAV, Unmanned Aerial Vehicle) e che in generale comprende velivoli per applicazioni militari (dalle dimensioni decisamente rilevanti) agli aeromodelli giocattolo di piccole dimensioni.

Un microdrone a forma di zanzara in grado di spiare e uccidere

Usando in sua vece il termine APR, per Aeromobile Pilotato Remotamente, l'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) ha rilasciato una normativa (propedeutica ad una futura regolamentazione) suscitando un grande interesse non tanto per l'estremo militare della scala (già gestito da ben altre normative e regolamentazioni, non per questo senza diatribe ancora in atto), nè per l'estremo ludico della stessa. L'interesse è per tutti quei velivoli che derivando in gran parte (e se non praticamente, almeno filosoficamente) dal mondo amatoriale del volo radiocomandato che, negli ultimi anni, ha visto compiersi una vera e propria rivoluzione tecnologica, hanno fatto intravedere nuove forme di impiego in vari settori del mondo civile ed industriale.

La disponibilità di un posizionamento GPS, non affetto da S/A ed ottenibile con ricevitori di piccole dimensioni (pochi centimetri quadrati), l'esistenza di microscopici accelerometri e sensori giroscopici in tecnologia MEMS, la facilità di sviluppo di software per microcontrollori estremamente avanzati, hanno aperto nuove possibilità che vanno dal velivolo convenzionale completamente autonomo (cioè in grado di volare lungo un percorso pre-stabilito senza intervento del radiocomando), alla piattaforma multi-elica per quelle applicazioni tipiche degli elicotteri, ma senza gli svantaggi di questa categoria. Dal realizzare un velivolo in grado di portare un po' di carico utile in maniera stabile e ripetitiva, all'idea di munirlo di telecamente, macchine fotografiche, sensori, od altro, il passo è stato breve (ma non indolore).

Il punto chiave, tornando alla normativa, è che questa si applica qualora questi velivoli vengono usati, invece che per divertimento o sport, per applicazioni commerciali. Pur essendo evidenti le caratteristiche che ne inquadrano molti nel mondo amatoriale, la nuova direttiva ENAC tratta tali velivoli come professionali di elevatissimo livello senza dare una ragione logica per le sue argomentazioni. In parole povere, se mi costruisco, o compro, un quadri-cottero in grado di sollevare un chilogrammo di carico utile volando per 15 minuti, gli monto Ardu-pilot (un sistema di controllo volo open-source ed open-hardware) ed una telecamera, e lo uso nell'area di un campo di aeromodelli, o in campagna, nessuno ha da ridire. Se invece lo stesso velivolo, parimenti equipaggiato, lo uso per offrire un servizio di monitoraggio, per esempio per gli incendi o per qualche forma di abusivismo, o altro, allora devo rispettare la normativa ENAC.

Per quanto ciò possa sembra una prevaricazione, in realtà la cosa ha anche senso: quando si vola, grandi o piccoli che siamo, si deve interagire con le normative per lo spazio aereo, con altri velivoli, con oggetti al suolo e con persone. Tutto deve essere svolto secondo le regole e se da una parte un pilota di radiomodelli è ben motivato per acquisire una buona pratica nel gestire il proprio velivolo, la presenza sul mercato di apparecchi miracolosamente facili da pilotare, potrebbe far venire velleità aeronautiche a persone di dubbia esperienza e, prima o poi, ci scappa l'incidente. D'altronde un aeromodello di 5 Kg, che precipita da una quota di 50, o più, metri, può fare decisamente male.
Il problema, allora, è che la normativa ENAC NI-008-2012 (del 2 Agosto 2012), sul "Rilascio di permesso di volo per Aeromobile a Pilotaggio Remoto per l'effettuazione di attività sperimentale" raccoglie tanti e tali requisiti per la compilazione della domanda relativa da lasciare interdetti anche i più esperti e colpisce, in tal senso, il settore dei cosiddetti mini- e micro-UAV (rispettivamente di peso inferiore a 20 Kg e a 5Kg). Si noti inoltre che si parla ancora di attività sperimentale: in pratica compilando la domanda per poter fare dei rilievi di piloni (ad esempio) si ricade nella sperimentazione e non in una vera e proprio operazione commerciale, almeno per ora.

Abbiamo chiesto una prima serie di delucidazioni all'ENAC (tramite l'indirizzo e-mail specificato nella normativa), ma non sorprendentemente non abbiamo ancora avuto risposta. Nella fattispecie, leggendo le sette pagine normativa, troviamo rappresentato nei requisiti, con sintetica esagerazione, tutto lo scibile aeronautico e la prima impressione è quella che verrà immediatamente a crearsi un "gap" commerciale tra chi la sa interpretare e chi si sentirà sommerso dai dettagli. In realtà, come è spiegato all'inizio del documento, la normativa: "… intende fornire, in attesa dell’emanazione di apposito Regolamento, indicazioni sugli elementi che potranno essere oggetto di valutazione da parte ENAC, nel processo di rilascio del permesso di volo per APR." dove per APR si intende, appunto, Aeromobile a Pilotaggio Remoto del peso inferiore a 150Kg (metà del peso di un ultraleggero monoposto) anche se, in alcuni casi, non si potrebbe parlare di "pilotaggio remoto" quanto "autonomo": una terminologia che aiuta alla confusione. Confusione aumentata dal fatto che se da una parte si capisce che non tutte le informazioni devono essere fornite, dall'altra si legge che comunque, prima o poi lo dovranno essere, anche se in diversi casi (secondo noi) l'unica risposta possibile è un Non Applicabile. Inoltre, un altro punto problematico, si devono fornire tutte queste informazioni, senza peraltro certezza dell'approvazione della domanda: non sono esposti infatti criteri di valutazione o criteri minimi per auto-valutare la propria sottomissione.

Per concludere, la nuova normativa, che dovrebbe poi mutare in regolamentazione, creerà tormenti e discussioni in un settore che potrebbe rivoluzionare molte attività connesse al territorio (geomatica), alla sicurezza, alla gestione delle emergenze, alla gestione di siti di interesse culturale ed artistico, e così via. Se la normativa non verrà subito adeguatamente commentata, l'intero settore del rilevamento da piccoli velivoli potrebbe soffrirne proprio nel suo stato nascente. Quando si tratta di sicurezza del volo, non si sbagli mai esagerando, questo è vero. Però è anche vero che la vera saggezza sta nel mezzo ed in questi tempi difficili le istituzioni dovrebbero farsi promotrici di assistere le "new-entry" invece che mettere subito paletti giuridici invalicabili per tutti, se non per i soliti furbi.

Riferimenti:

Geomedia 6/2011: "Piattaforme UAV per applicazioni geomatiche"

http://www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_la_Sicurezza/Note_Informative/info187010705.html

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